DECRETO ATTUATIVO IPER AMMORTAMENTO (EX 5.0) 

La legge di Bilancio 2026 ha disposto, a decorrere dal 1/01/2026  • la reintroduzione dell’agevolazione cd. “iperammortamento”, che consiste in una  maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili rilevanti esclusivamente ai fini  della deducibilità ai fini dei redditi (non dell’Irap) delle quote di ammortamento e dei canoni  leasing  

• in sostituzione dei crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0. 

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni opera in relazione agli investimenti effettuati  dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in: 

– beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di  cui agli Allegati IV e V, Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione  della produzione o alla rete di fornitura; 

– beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di  energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art.  30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio  dell’energia prodotta. 

L’agevolazione opera a favore della generalità delle imprese, indipendentemente dalla forma  giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile  adottato ed è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili  in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi  previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori. 

Quanto all’aspetto soggettivo la misura non è applicabile alle imprese agricole che  dichiarano il reddito sulla base delle rendite catastali (per le quali è previsto il credito di  imposta 4.0 in attesa di decreto attuativo) e a quelle imprese agricole che dichiarano il  reddito dell’attività connessa in modo forfettario. 

A tal proposito può essere fruito, in termini di maggiori quote di ammortamento, per quelle  attività che dichiarano il reddito nei modi normali (vedi agriturismo che determina il reddito  come differenza fra costi e ricavi e non forfettariamente). 

L’agevolazione infatti consiste nel maggiorare costo di acquisizione/canoni di leasing dei “beni  agevolabili”, e di conseguenza le relative quote di ammortamento o canoni di leasing, nella  seguente misura, applicata con un criterio “a scaglioni”: 

– Fino a 2,5 mln € 180%  

– Oltre 2,5 e fino a 10 mln € 100%  

– Oltre 10 e fino a 20 mln € 50%  

– Oltre 20 mln € — 

A differenza del “vecchio” iperammortamento, ed in linea con le necessità di monitorare gli effetti  finanziari delle agevolazioni fiscali, il beneficio non è più “automatico”, essendo obbligatoria la  presentazione di un’istanza telematica tramite GSE. 

Con DM 4/05/2026 il MIMIT ha definito le modalità attuative, con particolare riguardo:  – alla procedura di accesso al beneficio 

– alle certificazioni/ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio. 

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Per poter fruire dell’agevolazione è necessaria la presentazione telematica al GSE:  – di 3 comunicazioni: la prenotazione, la conferma e la comunicazione del  completamento il cui mancato invio di una o più di tali comunicazioni “comporta il  mancato perfezionamento della procedura” Per ciascuna comunicazione il GSE procede  ad una verifica formale, in esito alla quale notifica la comunicazione di esito positivo o di  necessità di integrazione dei dati. 

– di 2 comunicazioni con funzione di mero “monitoraggio” degli impegni pubblici di  spesa

COMUNICAZIONI DI PRENOTAZIONE 

L’impresa deve trasmettere:  

– una o più comunicazioni preventive (cd. “prenotazioni” dell’agevolazione)  – per ciascuna “struttura produttiva” cui si riferiscono gli investimenti (definita come unità  locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue)  che devono contenere i seguenti dati:  

o dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva  

o tipologia ed ammontare degli investimenti nei beni:  

▪ di cui agli All. IV e V alla L. 199/2025 e la data prevista di interconnessione ▪ per l’autoproduzione da fonti di energia rinnovabile e la data prevista di  entrata in funzione  

o dati circa la maggiorazione applicabile e le quote di ammortamento/canoni di  leasing. 

COMUNICAZIONI DI CONFERMA 

Per ciascuna comunicazione preventiva (e, dunque, per ciascuna struttura produttiva)  – entro 60 giorni dalla comunicazione del GSE di esito positivo relativo alla prenotazione – l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con  l’indicazione  

o della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto  per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene  

o contenente i dati identificativi delle relative fatture.  

La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi/di ammontare superiore  rispetto a quelli oggetto della “prenotazione”. 

Per i beni in leasing non è necessario il “maxicanone” del 20%, posto che:  – fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione “di conferma”  

– “il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si  considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di  acquisto”. 

COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO 

Alla conclusione dell’investimento  

una volta effettuata l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione  della produzione/rete di fornitura; 

➢ ed entro il 15/11/2028 (termine ultimo)  

l’impresa deve inviare la comunicazione di completamento:  

✓ riferita a uno/più beni oggetto della comunicazione di conferma  

✓ con indicazione, per ciascun bene, della data di completamento dell’investimento. 

Non è richiesto che la comunicazione di completamento sia unitaria  

Ove l’impresa abbia interconnesso solo alcuni dei beni indicati nella prenotazione nel 2026, potrà  inviare una prima comunicazione di completamento solo per detti beni, mentre per quelli  interconnessi successivamente dovrà inviare una ulteriore comunicazione di completamento al  seguito della loro interconnessione. 

La comunicazione deve essere corredata dalle attestazioni di possesso:  

a) della perizia tecnica asseverata  

b) e della certificazione contabile.  

Anche in questo caso la comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti  in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma  (e, pertanto, anche della “prenotazione”). 

A seguito della trasmissione delle comunicazioni  

– l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio (cd. “protocollo”) dalla piattaforma del GSE  – il GSE, verificata la correttezza formale, entro i 10 giorni successivi:  

o comunica l’esito positivo delle verifiche effettuate  

o comunica i dati/documentazione da integrare nel termine di 10 giorni; ove i dati  risultino:  

▪ correttamente integrati nei termini: il GSE comunica l’esito positivo nei  successivi 10 giorni  

▪ in caso contrario: il GSE comunica inammissibilità della comunicazione.  Il termine ultimo del 15/11/2028 potrà, in tali situazioni, essere differito al più tardi, al 5/12/2028. 

COMUNICAZIONI DI MONITARAGGIO 

Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri connessi all’agevolazione  

– a partire dalla prima “prenotazione” trasmessa  

– e fino al termine di fruizione dell’agevolazione  

ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:  

entro il 20 gennaio di ciascun anno: una comunicazione periodica contenente le  informazioni  

relative: 

➢ agli investimenti effettuati; 

➢ al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;  

entro il successivo 30 giugno: una comunicazione integrativa della precedente recante:  ➢ il relativo piano di ammortamento,  

➢ con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio. 

Tutte le precedenti comunicazioni (prenotazione/conferma/completamento e monitoraggio  sia periodico che integrativo) sono trasmesse tramite la piattaforma informatica per la gestione  della misura nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito internet del GSE (www.gse.it). 

MOMENTO DI FRUIZIONE E CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini delle imposte sui redditi dal  periodo d’imposta in cui si verificano i seguenti requisiti:  

➢ l’impresa ha trasmesso al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti  interconnessi (con esito positivo delle verifiche del GSE quale condizione sospensiva); ➢ il bene è entrato in funzione. 

La procedura si vede abbastanza complessa per investimenti minimi ma è interessante per  imprese che determinano il reddito nei modi ordinari se di una certa entità.

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