Credito d’imposta per i servizi di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione

Mirco Conti
L’Agenzia delle entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione di due crediti d’imposta su spese sostenute per il contenimento del contagio da Covid-19:
a) adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del D.L. n. 34/2020;
b) sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del D.L. n. 34/2020.
In questa sede ci soffermeremo in particolare sulla seconda tipologia di bonus (lettera b).
Soggetti interessati
Imprenditori individuali, società, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, enti religiosi. Questo indipendentemente dal regime fiscale adottato; possono accedervi quindi anche gli agricoltori e i soggetti in regime forfettario o di vantaggio.
Tipologia di spesa ammissibile
Possono beneficiare del contributo: le spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa o quelli aperti al pubblico oltre che degli strumenti di lavoro; l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, mascherine ffp2/ffp3, guanti, visiere, tute ecc) a norma Ce; l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti ecc a norma Ce.
– l’acquisto di dispositivi per garantire la distanza interpersonale quali barriere, pannelli ecc a norma Ce.
La circolare n. 20/2020 fornisce inoltre chiarimenti in merito alle spese di sanificazione e specifica che deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica Covid-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
L’Agenzia precisa che con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, poichè la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto”, l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In tal caso, l’importo della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono rientrare nel credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.
Relativamente alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, l’Agenzia delle Entrate precisa che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta in esame. È necessario pertanto conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.
Con riguardo alle attrezzature, dato che le stesse possono rientrare tra i beni già utilizzati ante Covid-19, per adempiere ad obblighi di sicurezza sul lavoro, l’Agenzia ritiene che le spese relative alla sanificazione di detti strumenti concorrono alla determinazione dell’agevolazione.
La norma fa riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020 quindi possono rientrarvi quelle dal primo gennaio 2020 fino alla presentazione della domanda. Per il periodo successivo alla presentazione e fino al 31/12/2020 ci si riferirà ad una “previsione” di spesa. In ogni caso la spesa dovrà essere “sostenuta” entro il 31/12/2020 per potere maturare il credito.
La domanda di contributo potrà essere presentata dal 20 luglio al 7 settembre 2020 esclusivamente per via telematica, anche da parte di un intermediario abilitato (es. SIA Modena Srl) mediante utilizzo del software Sogei.
Calcolo del credito di imposta effettivamente utilizzabile
Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sull’imponibile. È previsto un tetto massimo di spesa di 200 milioni, pertanto se le domande presentate entro il 7 settembre supereranno l’importo stanziato, il credito di imposta effettivamente utilizzabile sarà proporzionalmente ridotto.
Entro il giorno 11 settembre 2020 è prevista l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che fisserà la percentuale da applicare al credito di imposta richiesto così come è avvenuto per il credito di imposta per il sisma 2012.
In definitiva, al momento della presentazione della domanda sarà calcolato il credito di imposta spettante nella misura del 60% dei costi sostenuti (o previsti fino al 31 dicembre 2020) fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, ma sarà il provvedimento dell’11 settembre che determinerà la percentuale effettivamente spettante.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione:
– nella dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2020;
– in compensazione su modello F24 a partire dalla pubblicazione del provvedimento che fissa la percentuale di credito utilizzabile (12 settembre 2020, salvo proroghe).
è prevista anche la possibilità di cessione, entro il 31/12/2021. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile e può essere inviata dal 1° ottobre 2020.
L’ammontare del credito spettante ed il suo utilizzo dovranno poi essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per l’anno 2020.
Gli associati maggiormente interessati da questo bonus sono gli agrituristi ed i titolari di punti vendita aperti al pubblico. È quindi necessario contattare i nostri uffici territoriali per ricevere le informazioni e presentare la domanda per il credito di imposta, con l’ausilio delle fatture di spesa e la documentazione attestante la conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea per i dispositivi che la prevedano.
Credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro
Un cenno all’altro credito d’imposta “gemello” inserito nell’art. 120 dello stesso D.L. 34/2020, che prevede la possibilità, limitatamente agli operatori economici che operano nei settori turismo/ristorazione (compresi agriturismi) con specifici codici Ateco, la possibilità di richiedere un ulteriore credito di imposta per gli interventi di adeguamento strutturale degli ambienti di lavoro e degli spazi aperti al pubblico necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione di Covid-19.
Anche in questo caso, il credito spetta nella misura fissa del 60% con un massimo di € 80.000 senza decurtazioni in caso di superamento del tetto di spesa.
Le domande devono essere presentate fra il 20 luglio 2020 ed il 30 novembre 2021 (comunque solo per spese sostenute nel 2020).